Motivi del rigetto formali più che sostanziali. Esulta la FIMI: “Avevamo ragione”; ALCEI avverte: “In futuro indagati sulla base di ipotesi statistiche?”
Depositate le motivazioni del riesame del Tribunale di Bergamo sul provvedimento del GIP che disponeva il sequestro preventivo del sito internet www.thepiratebay.org. Il Tribunale aveva accolto l’istanza dei difensori annullando il sequestro, ma si aspettava di sapere il perchè; e quello che finalmente si è saputo non è certo di buon auspicio per il futuro.
In sostanza: l’annullamento del decreto si è reso necessario in quanto il sequestro preventivo che “si realizza nell’apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa, che sottrae il bene alla libera disponibilità di chiunque” e deve quindi “essere ristretto alla effettiva apprensione della cosa oggetto del provvedimento”, non può essere attuato se non nei casi previsti dal codice penale, mentre nel caso in esame si tratta di una inibitoria atipica.
Ovvero, se reato c’è stato, non è stato adottato il provvedimento sanzionatorio corretto. E fin qui, potrebbe anche andare bene.
Ma i guai vengono subito dopo. Continua infatti il Tribunale del Riesame, riferendosi esplicitamente alle rilevazioni della Guardia di Finanza che aveva stimato centinaia di migliaia di contatti al sito da parte di italiani,
“tali contatti, per specificità , l’evidenza e l’ampiezza dell’offerta contenuta nel sito oggetto di cautela, devono essere ragionevolmente ricondotti, almeno in una significativa parte, all’acquisizione in rete di beni protetti dal diritto di autore, in violazione delle norme a presidio dello stesso”.
Ovvero vi sarebbe, statisticamente, un indizio di illegalità (il cosiddetto fumus delicti).
Non solo! il tribunale ha anche affermato che se i numeri di contatti è così grande, e probabilmente molti di questi agiscono in modo illegale, allora va affermata anche la sussistenza del periculum in mora
“dovendosi in proposito osservare che l’elevatissimo numero di connessioni rilevate induce a ritenere in via probabilistica (valutazione del tutto compatibile con il carattere della delibazione cautelare) l’attualità della commissione del delitto ipotizzato”.
Ricapitolando:
thepiratebay.org è un motore di ricerca ed al suo interno si può trovare materiale protetto dal diritto d’autore,
thepiratebay.org non detiene illegalmente del materiale protetto dal diritto d’autore, ma favorisce lo scambio di questi tra singoli utenti, anzi! se non ci fosse questa facilitazione lo scambio in sè probabilmente non avverrebbe;
poichè il numero di contatti di utenti con il sito thepiratebay.org è così elevato c’è una ragionevole certezza (statistica) che alcuni, diversi, molti di questi utenti si scambino tra loro materiale protetto da diritto d’autore;
se esiste una ragionevole certezza che alcuni utenti si scambino materiale protetto dal diritto d’autore allora è ipotizzabile la configurazione di un reato.
Una prima cosa salta all’occhio: troppi “se” “ma” “probabile”; Ma il diritto non si fonda su certezze, prove e quant’altro?
Infatti sottolinea ALCEI nel suo comunicato
“Il Tribunale del riesame di Bergamo [...] confermando la validità dell’impostazione investigativa del pubblico ministero, ha di fatto affermato la responsabilità automatica dei gestori di motori di ricerca e la possibilità di usare, nelle indagini, dati e informazioni privi di riscontri.”
E non sono meno interessanti le considerazioni di Daniele Minotti, Matteo Flora e Guido Scorza.
Insomma: vittoria, sconfitta o pareggio?
Difficile dirlo al momento, occorrerà aspettare l’evolversi della situazione per capire verso cosa la giurisprudenza italiana in materia stia andando. Quello che si augura Enzo Mazza, presidente FIMI, è
“che vengano nuovamente adottate con urgenza quelle misure cautelari necessarie ed appropriate per contrastare il download di migliaia di opere protette dal sito svedese”;
quello che ci auguriamo noi è che la si smetta di “monetizzare” unicamente per fini speculativi le idee ed i saperi.
FONTI
ALCEI: pericolosa l’ordinanza sulla Baia
L’Associazione è molto preoccupata per quanto deciso a Bergamo. I giudici – dice ALCEI – hanno approvato il principio per cui si può essere indagati per calcolo statistico. E non solo
Punto Informatico, 8 ottobre 2008
Bergamo: ecco perché Pirate Bay è accessibile
(PI – News) Pubblicate le motivazioni del dissequestro. Una vittoria per la Baia. Ma viene dato pressoché per scontato che gli utenti di The Pirate Bay siano effettivamente pirati – Le dichiarazioni dell’industria, il commento degli esperti
Punto Informatico, 7 ottobre 2008
Riapre “Pirate Bay” ma non per sempre
Il tribunale del riesame spiega la sentenza: annullato il blocco del sito per vizi di forma ma i giudici danno ragione alle major
Stefano Bocconetti – Liberazione, 8 ottobre 2008
[disponibile su culturalibera.org]
La Baia è libera. Restano pirati
Il sito di peer to peer The Pirate Bay, sequestrato preventivamente da un giudice di Bergamo perché illegale, torna accessibile. Il Tribunale: «Non rientra nei casi di sequestro previsti dal codice penale». Ma resta “pericoloso”.
Alessia Grossi – L’Unità , 7 ottobre 2008
The Pirate Bay, le motivazioni del dissequestro
Il Tribunale del Riesame di Bergamo spiega perché il sito della Baia è stato reso nuovamente accessibile, sebbene vi siano degli indizi che fanno pensare che il reato sia stato effettivamente commesso. I commenti di Daniele Minotti, Matteo Flora e Guido Scorza.
ZeusNews, 7 ottobre 2008
I motivi del ritorno di Pirate Bay
Arrivano le motivazioni del Tribunale del Riesame di Bergamo, che aveva annullato il sequestro preventivo di Pirate Bay. Per i giudici resterebbero gli indizi di illegalità . Per i ‘pirati’ una vittoria parziale.
Alessandra Carboni – VisionPost, 7 ottobre 2008










