Leggi e leggine…
Varie May 13th, 2004
Il ministro Urbani ne ha combinata un’altra delle sue: il 15 aprile 2004 (con pubblicazione su GU n. 98 del 27 aprile 2004 ) è stata promulgata la legge n. 106 dal titolo
“Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”
che recita all’art.1 (Oggetto) comma 1
“1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato “deposito legale”, i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.”
Quali sono i documenti destinati al deposito legale? Ce lo spiega l’art.4
“a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d’arte;
g) video d’artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).”
Avete capito _bene_ cosa si intende in quel punto *R* ?
si, esattamente (anche, tra le tante cose), i siti web.
Ora, tanto per fare un esempio a noi vicino, lo vedete voi lo staff di ciao.com mandare copia dell’intero sito .it alle due biblioteche centrali di Roma e Firenze? sito che cambia giornalmente grazie ai contributi di tutti gli utenti? ridicolo…
Non solo! ma se davvero TUTTI (e non solo i gestori di siti web) inviassero copia di musica, video, libri, opuscoli, siti web e quant’altro, qualcuno saprebbe spiegarmi
a) lo spazio necessario all’archiviazione di tutto questo materiale
b) il criterio di archiviazione/ricerca (avete idea di cosa significhi catalogare, indicizzare, milioni e milioni di informazioni?)
c) la gestione di questa mole di informazione (assumeranno personale? e quanto? il famoso “milione di posti di lavoro” promessi illo tempore?)
Ma la parte più drammatica è all’art.7, (Sanzioni), comma 1:
“1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.”
Capito?
L’unica speranza è che si corregga il tiro con l’emanazione del regolamento attuativo (previsto entro sei mesi dalla data di pubblicazione), perchè altrimenti saranno davvero dolori.
E a questo punto suggerirò nelle sedi competenti questa forma di protesta: adesione _totale_ ed applicazione _alla lettera_ del testo legislativo.
Voglio proprio vedere cosa faranno le due biblioteche quando si ritroveranno sommerse di materiale …
(ps. ma nella “casa – cosiddetta – delle *libertà *” perchè continua ad esserci questa smania di assolutismo e accentramento? davvero non capisco… )
About











Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.