Salva i Blog! No al DDL C.1269: prima iniziativa

Posted by loris on November 18, 2008 at 8:29 am.

logo del gruppoAZIONE DEL 18 NOVEMBRE 2008
E’ arrivato il momento! Partecipa con noi all’invio collettivo di mail alle Commissioni Parlamentari I, II , V, VI dalle quali attendiamo il parere (auspichiamo negativo) sulla proposta di legge 1269 di Ricardo Franco Levi.

A seguire la lettera da inviare alle Commissioni.

Il Gruppo di Facebook
Il blog delle iniziative

Onorevoli Presidente
e Vice Presidente della Commissione,

sono un cittadino italiano preoccupato per il Progetto di legge n.1269 d’iniziativa del deputato Levi [1] denominato “Nuova disciplina del settore dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di editoria”, attualmente assegnato alla Commissione Cultura [2], per il quale è stato chiesto il parere della Vostra Commissione; sono membro di un gruppo [3] che al momento della stesura di questa lettera conta circa 20.000 iscritti e partecipa attivamente alla raccolta firme per due petizioni[4][5] di iniziativa popolare che insieme hanno superato le 15.000 firme.
Come esperti giuristi[6] e autorevoli giornalisti[7] hanno evidenziato nei loro scritti, il progetto di legge in questa prima stesura è quanto meno ambiguo e poco chiaro, quando non proprio potenzialmente pericoloso per le possibili interpretazioni a cui potrebbe essere soggetto.

Già dall’rt.2 che definisce il “prodotto editoriale”, si legge:
1.Ai fini della presente legge, per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità  di informazione, di formazione, di divulgazione o di intrattenimento e destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.

Qualsiasi blog può facilmente rientrare in questa definizione.

Ad aggravare ulteriormente questa definizione subentra il successivo art.6 “Esercizio dell’attività  editoriale”, che così recita:
1. Ai fini della presente legge, per attività  editoriale si intende ogni attività  diretta alla realizzazione e alla distribuzione di prodotti editoriali, nonchè alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività  editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.

Cosa si intende esattamente con “raccolta pubblicitaria”? un banner inserito in un blog, o gli annunci di google, rientrano in questa definizione? se si, gran parte dei blog esistenti svolgono “realizzazione e distribuzione di prodotto editoriale con relativa raccolta pubblicitaria”; tutti gli altri blog sono comunque compresi perchè, come recita la seconda parte dell’articolo 6, per esercizio dell’attività  editoriale può essere inteso anche quello svolto “in forma non imprenditoriale per finalità  non lucrative”.

L’articolo 8 poi è il più controverso:
(Attività  editoriale sulla rete internet).
1. L’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività  editoriale sulla rete internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità  connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte sulla rete internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.
3. Sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione i soggetti che accedono alla rete internet o che operano sulla stessa in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di una organizzazione imprenditoriale del lavoro.

La questione è quantomai complessa e ci avvaliamo dell’approfondimento di Luca Spinelli(*):

chiunque correda le proprie pubblicazioni con banner, promozioni, o anche annunci di Google AdSense, sia secondo il Codice Civile[8] sia secondo la comune interpretazione dell’Agenzia delle Entrate[9], fa attività  di impresa. [...]
Il ragionamento è semplice. L’apposizione di banner è un’attività pubblicitaria continuativa che genera introiti; una prestazione continuativa è un’attività  di impresa; chi fa impresa grazie alle proprie pubblicazioni deve registrarsi al ROC; chi è registrato al ROC può incorrere nei reati di stampa. Chi invece è in questa situazione e non si registra al ROC, può essere denunciato per stampa clandestina[10] (ricordiamo un caso recente[11]).
Per quanto in nostra conoscenza, manca ancora un pronunciamento strettamente ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (interpello[12]) se l’uso di qualche banner rientri nelle attività dell’impresa (ma l’orientamento è piuttosto chiaro: banner = attività  lucrosa continuativa; attività  lucrosa continuativa = impresa).
Per questa ragione, se il progetto di Legge venisse approvato come è ora proposto, saremmo nel migliore dei casi di fronte ad una legge passibile di più interpretazioni e quindi potenzialmente molto pericolosa.

La cosa ancor più preoccupante è che in un progetto di legge riguardante l’editoria in senso lato composto da 33 articoli, soltanto uno, l’art.8, riguarda direttamente la Rete Internet, ed un altro, l’art.2, la include indirettamente come uno tra i diversi mezzi di diffusione del “prodotto editoriale”; questo dovrebbe rendere oltremodo evidente che tale disegno di legge è del tutto inadeguato ed assolutamente non rispondente alle logiche della comunicazione e dell’informazione nell’era della nuove tecnologie.

Ho voluto dunque rivolgermi a Lei con questa lettera aperta certo che saprà  cogliere le istanze dei cittadini della Rete e della società  civile tutta e comunicare alla Commissione Cultura l’inappropriatezza del Progetto di legge n. 1269, chiedendone il ritiro immediato.

Con ogni osservanza,
[firma]
[url del blog personale]

NOTE
[1] http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0014370
[2] http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=1269
[3] http://www.facebook.com/group.php?gid=32540852267, a cura di Francesco D’Ambrosio
[4] petizione “No al DDL che limita la democrazia in Rete” http://www.petitiononline.com/noDDL/petition.html
[5] Petizione online “No alla legge antiblog” http://firmiamo.it/noallaleggeantiblog
[6] http://www.minotti.net/2008/11/09/play-it-again-levi/
[7] http://lucaspinelli.com/?p=225
[8] http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Civile_-_Libro_Quinto/Titolo_II#Art._2082_Imprenditore
[9] http://www.businessonline.it/4/E-business/578/Sito_web_e_deducibilit%E0_dei_costi_(Seconda_Parte).html
[10] http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm#16
[11] http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&ID_articolo=741&ID_sezione=3&sezione=
[12] http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Interpello/

FONTI
http://punto-informatico.it/2468674/PI/News/camera-manda-avanti-ddl-anti-blog.aspx

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